CHE COS'È LA RADIOPROTEZIONE
LA RADIOPROTEZIONE, IN CAMPO MEDICO E ODONTOIATRICO
DECRETO LEGISLATIVO 101/20 DEL 31.07.2020
PROFILI PER UTILIZZO DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE
ESERCENTE COMPITI E FUNZIONI
RESPONSABILE DI IMPIANTO RADIOLOGICO COMPITI E FUNZIONI
SPECIALISTA IN FISICA MEDICA E ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE COMPITI E FUNZIONI
2. Nel caso di pratiche che comportano esposizioni a scopo medico, lo Specialista in fisica medica e Esperto di Radioprotezione, coordinandosi, laddove necessario, con lo specialista in fisica medica:
a) svolge l'attività di sorveglianza fisica della radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione;
b) fornisce indicazioni al datore di lavoro in merito all'ottimizzazione della protezione dei lavoratori.
3. La valutazione delle dosi individuali da esposizioni esterne per i lavoratori esposti deve essere eseguita, a norma dell'articolo 125, mediante uno o più apparecchi di misura individuali nonché in base ai risultati della sorveglianza ambientale di cui al comma 1, lettera c) , anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.
4. La valutazione delle dosi efficaci impegnate per i lavoratori soggetti a rischi di incorporazione di sostanze radioattive deve essere effettuata in base a idonei metodi fisici e/o radio tossicologici, anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.
5. La valutazione della dose equivalente al cristallino deve essere effettuata mediante uno o più apparecchi di misura individuali, anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.
6. La valutazione della dose equivalente alle estremità e alla cute deve essere effettuata mediante uno o più apparecchi di misura individuali, anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.
7. Qualora la valutazione individuale delle dosi con i metodi di cui ai commi 2 e 3 risulti per particolari condizioni impossibile o insufficiente, la valutazione stessa può essere effettuata sulla scorta dei risultati della sorveglianza dell'ambiente di lavoro o a partire da misurazioni individuali compiute su altri lavoratori esposti.
8. Lo Specialista in fisica medica e Esperto di Radioprotezione comunica per iscritto al medico autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e, con periodicità almeno annuale, quelle relative ad altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata.
9. Lo Specialista in fisica medica e Esperto di Radioprotezione procede inoltre alle analisi e alle valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione degli individui della popolazione secondo i principi di cui al Titolo XII del presente decreto; in particolare, effettua la valutazione preventiva dell'impegno di dose derivante dall'attività e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o impegnate dall'individuo
rappresentativo della popolazione in condizioni normali, con frequenza almeno annuale, nonché la valutazione delle esposizioni in caso di eventi anomali o incidentali. A tal fine, il predetto individuo rappresentativo della popolazione è identificato sulla base di valutazioni ambientali, adeguate alla rilevanza dell'attività stessa, che tengano conto delle diverse vie di esposizione.
10. Lo Specialista in fisica medica e Esperto di Radioprotezione partecipa alle riunioni previste dall'articolo 35, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, debitamente comunicate dal datore di lavoro,e relaziona in tale occasione in merito ai risultati della sorveglianza fisica relativi all'anno precedente.
11. In caso di cessazione dall'incarico, lo Specialista in fisica medica e Esperto di Radioprotezione è comunque tenuto a effettuare e registrare e valutazioni dosimetriche relative a tutto il periodo del suo incarico, anche se derivanti da risultati di misurazioni resi disponibili successivamente alla data di cessazione dell'incarico.
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LA FORMAZIONE IN RADIOPROTEZIONE
ARCHIVIAZIONE DEI DATI E DELLE IMMAGINI DA ESPOSIZIONI MEDICO-DIAGNOSTICHE
IL D.Lgs 101/20 richiede e prevede in uno specifico articolo 164 e nei successivi una dedicata attività di gestione dei dati derivanti dalle esposizioni mediche cui è stata sottoposta la popolazione, ai fini della determinazione di indici che consentano di orientare le indagini mediche secondo limiti diagnostici di riferimento, LDR, da adottare da parte di ogni professionista di settore nella prescrizione ed esecuzione della indagine radiologica.
E' previsto quindi che si proceda alla corretta gestione di tali dati secondo quanto indicato dalla Normativa e dalle linee di applicazione che verranno indicate a corredo del dispositivo legislativo recente.
CONDIZIONI CONTRATTUALI
Radiologica Srl offre il servizio di Responsabilità di Impianto Radiologico (RIR) sopra descritto con un contratto di scopo, assumendosi quindi la responsabilità penale e amministrativa prevista dal ruolo richiesto dalla Normativa vigente.
L'adesione alla proposta di Radiologica Srl prevede:
La presa visione e sottoscrizione del contratto di collaborazione con assunzione della Funzione RIR, istituita per legge 101/20. Tale documento farà seguito alla accettazione della presente offerta e regolerà i rapporti tra le parti relative a tali funzioni.
La durata del contratto è di 12 mesi, al far tempo dalla data di sottoscrizione del contratto.
Il contratto di RIR prevede un canone annuale di € 800,00+iva per ciascuna struttura sanitaria e nel canone annuale sono comprese:
1. La nomina del radiologo con funzione RIR.
2. La gestione del dossier radiologico per ciascuna struttura sanitaria.
3. La gestione delle funzioni procedurali sopra indicate.
4. La gestione dei dati radiologici riconducibili ai registri istituiti per legge.
5. L'ispezione annuale direttamente in struttura.
Il contratto per la gestione dell intera attività di radioprotezione intesa come RIR+ Specialista in fisica medica e Esperto di Radioprotezione prevede un canone annuale.
A carico di Radiologica srl predisporre i controlli di legge a carico di entrambi i profili e parimenti il contratto è contratto di scopo con assunzione delle resposabilità penali e amministrative previste nel ruolo stesso e normate dalla Legge 101/20.
Alla sottoscrizione del contratto farà seguito emissione della fattura e avvio delle funzioni di RIR sopra descritte.
Pagamento della fattura a vista.
Esclusioni dal contratto:
Nel contratto non sono inclusi, salvo diverso accordo delle parti, specificate nel contratto:
Radiologica Srl - sede legale: viale degli Angeli 32 12100 Cuneo - P.IVA 03724400043 - REA 312270 - cap.soc versato: 5000€
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