Reg. al N.1676613/R

RADIOPROTEZIONE

CHE COS'È LA RADIOPROTEZIONE

La radioprotezione è una disciplina autonoma nata come campo applicativo della radiobiologia cui è connessa. La radioprotezione ha come "oggetto" la protezione dell'uomo e dell'ambiente dagli effetti nocivi delle radiazioni. Essa si fonda su concetti di fisica (per quanto concerne le interazioni delle radiazioni con la materia a livello nucleare, atomico e molecolare), di biologia (per gli effetti di tali interazioni a livello cellulare) e di anatomofisiologia (per le conseguenze che tali effetti possono avere, al livello multi-cellulare, su tessuti, organi, apparati e sull'intero organismo) e si avvantaggia anche dall'utilizzo della biotecnologia. (Wikipedia)
La radioprotezione si avvale dell'ausilio delle competenze che producono atti legislativi adeguati e normative adeguate. La radioprotezione trova attuazione infatti, nella pratica, in un insieme di leggi, norme e procedure tese alla protezione da effetti nocivi sui lavoratori, per quanto riguarda le esposizioni derivanti dall'attività lavorativa; sui pazienti, per quanto riguarda le esposizioni derivanti da esami diagnostici o terapie, in particolare con radiazioni ionizzanti; sulla popolazione generale, per quanto riguarda i tipi di esposizioni che possono interessarla; e sull'ambiente, per gli effetti indotti sulla popolazione umana che vi risiede o vi lavora. (Wikipedia)

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LA RADIOPROTEZIONE, IN CAMPO MEDICO E ODONTOIATRICO

La radioprotezione, in campo medico, è una attività eseguita con il coordinamento di differenti profili ai fini di garantire esposizioni mediche protette nei termini della qualità della esecuzione e della raccolta delle immagini diagnostiche.
Tale attività prevede l'osservanza dei principi basilari, internazionalmente riconosciuti, di giustificazione delle esposizioni ed ottimizzazione delle dosi per consentire una raccolta delle immagini con la minor dose per ottenere la miglior immagine, finalizzata alla gestione della diagnostica prescritta da un medico o da un odontoiatra nell'ambito della sua attività clinica.

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DECRETO LEGISLATIVO 101/20 DEL 31.07.2020

IL D.LGS 101/20 stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relativa alla protezione contro pericoli derivanti da radiazioni ionizzanti Questa Legge si qualifica come un riordino della normativa di settore definendo le norme da adottare in materia di radioprotezione. Con questa normativa vengono abrogate le precedenti norme in materia.
Il D.LGS 101/20 è in vigore dal 27.08.2020.
Nello specifico in area odontoiatrica definisce norme e procedure in merito a:
-detenzione e cessione di apparecchiature radiologiche (AR).
-utilizzo di radiazioni ionizzanti nelle esposizioni mediche e gestione dei dati inerenti.
La Normativa in oggetto definisce i profili professionali necessari alla detenzione ed uso di Apparecchiature Radiologiche e le loro specifiche funzioni:
Esercente
Responsabile di impianto radiologico RIR
Specialista in fisica medica e Esperto di Radioprotezione
Medico specialista
Medico prescrivente
Medico autorizzato
Tecnico di radiologia medica


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PROFILI PER UTILIZZO DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE

ESERCENTE: art 7 com 1
"esercente": una persona fisica o giuridica che ha la responsabilità giuridica ai sensi della legislazione vigente ai fini dell'espletamento di una pratica o di una apparecchiatura radiologica

Esercente è il titolare della autorizzazione sanitaria all'esercizio della professione odontoiatrica rilasciato dal comune ove risiede la struttura sanitaria ed è titolare della notifica di detenzione delle apparecchiature radiologiche.

RESPONSABILE DI IMPIANTO RADIOLOGICO: art 7 com1
"responsabile di impianto radiologico": il medico specialista in radiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare, individuato dall'esercente. Il responsabile di impianto radiologico può essere lo stesso esercente qualora questo sia abilitato quale medico chirurgo o odontoiatra a svolgere direttamente l'indagine clinica.
Può assumere il ruolo di responsabile di impianto radiologico anche il medico odontoiatra che non sia esercente, limitatamente ad attrezzature di radiodiagnostica endorale con tensione non superiore a 70 kV, nell'ambito della propria attività complementare"

Specialista in fisica medica e Esperto di Radioprotezione art 7 com 1
Specialista in fisica medica e Esperto di Radioprotezione: la persona, incaricata dal datore di lavoro o dall'esercente, che possiede le cognizioni, la formazione e l'esperienza necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 130. Le capacità e i requisiti professionali dello Specialista in fisica medica e Esperto di Radioprotezione sono disciplinate dall'articolo 130;"

MEDICO PRESCRIVENTE art 7 com1
il medico chirurgo o l'odontoiatra, che ha titolo a indirizzare persone presso un medico specialista a fini di procedure medico-radiologiche o in quanto odontoiatra, in regime di radiologia complementare, può prescrivere l'indagine radiologica lui stesso e provvederne all'esecuzione con propria apparecchiatura detenuta con le previste autorizzazioni.

MEDICO SPECIALISTA art 7 com1
il medico chirurgo o l'odontoiatra che ha titolo per assumere la responsabilità clinica delle esposizioni mediche individuali ai sensi del presente decreto;

MEDICO AUTORIZZATO art 7 com1
medico responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel presente decreto;
In odontoiatria medico prescrivente e medico specialista possono essere la stessa persona.
Ogni struttura sanitaria che detiene Apparecchiature Radiologiche è obbligata a nominare:
il Responsabile di impianto radiologico (RIR) (art 159)
Specialista in fisica medica e Esperto di Radioprotezione (art 159):

- per la gestione della funzionalità tecnica dell' Apparecchiature Radiologica,
- per la emissione della autorizzazione all'uso clinico della Apparecchiatura Radiologica
- per la gestione dei dati connessi alle esposizioni mediche.

In area odontoiatrica la funzione del RIR può essere assunta dal medico/odontoiatra purché sia esercente della struttura sanitaria ove opera e titolare della autorizzazione alla detenzione della Apparecchiature Radiologiche.


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ESERCENTE COMPITI E FUNZIONI

1. Ai sensi dell'art 46 com.2 e art. 52 com.1 l'Esercente deve notificare l'intenzione di attivare una pratica condotta con attrezzature medico radiologiche almeno 10 gg prima dell'avvio della pratica dandone comunicazione agli organi di vigilanza (Comando dei vigili del fuoco, SSN, ARPA, Ispettorato del lavoro) indicando elementi del processo di giustificazione e informazioni di cui in allegato IX.

2. Ai sensi dell'art 48 ha obbligo di organizzare un registro in cui vengano annotate ubicazioni, trasferimento e smaltimento delle apparecchiature radiologiche detenute con notifica agli organi previsti per legge in attesa che vengano emanate istruzioni circa la registrazione presso ISIN.

3. Ai sensi dell'art 53 com.1-2 l'esercente deve dare comunicazione della cessazione della pratica almeno 30 gg prima del termine previsto dell'attività alle autorità ed amministrazioni cui è stata inviata per l'avvio della pratica secondo quanto indicato in allegato IX.

4. Identificare e nominare il Responsabile dell'impianto radiologico (art.159 com.4) e fornire risorse per assicurare l'espletamento del programma di garanzia della qualità radiologica e per l'attuazione delle procedure di radioprotezione del paziente e del personale addetto.

5. Identificare e nominare un Specialista in fisica medica e Esperto di Radioprotezione (art.159 com.7) e assicurare risorse per l'espletamento del programma di garanzia della qualità radiologica e per l'attuazione delle procedure di radioprotezione del paziente e del personale addetto.

6. Mettere in atto gli interventi correttivi in caso di segnalazione da parte del Responsabile dell'impianto radiologico e/o dello Specialista in fisica medica e Esperto di Radioprotezione per controllare che le esecuzioni radiologiche siano in linea con i principi di giustificazione e di ottimizzazione;

7. Predisporre ed aggiornare l'inventario delle attrezzature radiologiche e, di concerto con il RIR, adottare opportuni correttivi sulle attrezzature detenute e provvedere alla dismissione, ove ritenuto necessario, secondo le modalità previste dalla Normativa.

8. Predisporre un registro di archiviazione degli eventi accidentali ed avversi, dei guasti e delle riparazioni occorse alle apparecchiature radiologiche presenti nella struttura sanitaria.

9. Predisporre sistema di registrazione informatico, con l'apporto del Responsabile dell'impianto radiologico, affinché le indagini con radiazioni ionizzanti vengano registrate singolarmente secondo le indicazioni previste dall'art 168 e dall'allegato XXIX;

10. Attivare le procedure di consenso informato su tutti pazienti ed in particolare sulle donne in epoca fertile affinché vengano informate circa il potenziale pericolo per l'embrione o il feto irradiati. Richiedere ai propri collaboratori medici/odontoiatri la raccolta nella anamnesi clinica dei dati circa lo stato di gravidanza presunta o certa delle pazienti e informare il medico o l'odontoiatra titolare del trattamento medico o odontoiatrico prima che siano predisposte indagini diagnostiche di tipo- radiologiche.

11. Predisporre affinché sia consegnato al paziente la documentazione della iconografia delle indagini radiologiche secondo quanto previsto per legge (art 161 com.2) corredata da valutazione clinica a dell'odontoiatra e/o referto radiologico di un medico radiologo con interpretazione clinica dell'imaging consegnato.



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RESPONSABILE DI IMPIANTO RADIOLOGICO COMPITI E FUNZIONI

Il RIR è un profilo di collegamento tra ruolo tecnico (Specialista in fisica medica e Esperto di Radioprotezione) ed odontoiatra. L'incarico di RIR prevede una collaborazione fattiva con lo Specialista in fisica medica e Esperto di Radioprotezione indicato dalla struttura, con cui verranno presi contatti per il coordinamento delle attività.

Il RIR ha incarico a svolgere funzioni di diverso tipo:
- Documentale.
- Procedurale su apparecchiatura radiologica.
- Procedurale su esposizioni mediche.
- Formazione e aggiornamento
- Gestione, conservazione ed archiviazione dei dati.

La funzione di RIR prevede una ispezione annuale della struttura.

Funzioni documentali ai fini della detenzione, utilizzo e cessione apparecchiatura radiologica:

Tale funzione prevede:
l'organizzazione di un dossier radiologico che contenga tutta la documentazione prevista per la detenzione della apparecchiatura radiologica, la nomina dei profili incaricati delle funzioni di gestione e controllo delle apparecchiatura radiologica.
La strutturazione della documentazione prevista per legge anche nel merito delle valutazioni radiometriche.
Il dossier radiologico prevede un inventario dettagliato delle specifiche apparecchiature radiologiche in uso alla struttura.

Sarà cura del RIR provvedere ad indicare le misure che la Normativa prevede per un gestione corretta ai fini radioprotezionistici delle struttura sanitaria ed a sorvegliare sul rispetto delle procedure previste, fornendo strumenti e manuali previsti dalla Normativa.

A tal fine è richiesta la piena collaborazione del personale medico ed amministrativo della struttura che possa permettere di accedere ai dati ed alle apparecchiatura radiologica presenti nella struttura stessa per lo svolgimento di dette funzioni.

Il dossier così strutturato sarà conservato nella struttura stessa, disponibile all'ispezione degli Organismi di controllo.
Copia di tale documentazione sarà conservata anche presso il RIR.
Il dossier radiologico sarà conservato sul web anche nell'area riservata del cliente con accesso tramite credenziale da parte del cliente stesso


Funzioni procedurali su apparecchiatura radiologica:
Tali funzioni prevedono varie attività di RIR direttamente sulle funzionalità della apparecchiatura radiologica con valutazione di parametri tecnici e il conseguente monitoraggio dei medesimi.
La Normativa prevede una specifica attivazione di registri riferiti a esposizioni individuali, esposizioni accidentali o indebite e ad anomalie di funzionamento con specifico diario delle riparazioni occorse.

Sarà cura del RIR:
- Provvedere a illustrare e supportare il personale di struttura circa la modalità di reperire i dati necessari alla gestione delle procedure medico-radiologiche.
- Indicarne le modalità di utilizzo in relazione alla specifica indagine diagnostica attivata.
- Provvedere ad una archiviazione e conservazione dei dati secondo quanto previsto dalla Normativa vigente.
- Attivare procedure specifiche di risk management imposte dalla legge 24/2017.


Funzioni procedurali sulla esposizione medica:

Tali funzioni prevedono una serie di azioni di specifica competenza RIR per la gestione dei dati connessi con le esposizioni mediche eseguite nella struttura.

Tali dati saranno, previo addestramento, inviati dal personale preposto della struttura secondo indicazioni e tempi forniti direttamente da RIR.

Sarà cura del RIR fornire la modulistica utile alla gestione delle differenti procedure previste nella gestione delle esposizioni mediche nei confronti del paziente della struttura stessa e sorvegliarne l'esecuzione corretta da parte del personale.

Sarà cura del RIR interfacciarsi con gli Organismi Ragionali di controllo delle esposizioni mediche e trasmettere i dati previsti dalla Normativa vigente secondo le modalità previste.


Formazione e aggiornamento:
In collaborazione con l'esercente il RIR sorveglia sulla formazione in materia di Radioprotezione del personale medico/odontoiatrico.
Nel canone RIR indicato nel presente documento non è inclusa l'erogazione della formazione prevista, che è demandata a strutture di formazione riconosciute ed accreditate.
La formazione ha cadenza triennale per tutti gli operatori.
Il programma di formazione deve garantire per gli odontoiatri una formazione accreditata di 22,50 crediti ECM nel triennio in materia di radiologia e radioprotezione.
I contenuti proposti saranno strutturati per assolvere il debito formativo nel rispetto del D.Lgs.101/20 che la Legge 24/2017.

Gestione, conservazione ed archiviazione dati:
Includiamo nei servizi emessi per la funzione RIR:
1. La gestione della documentazione che riguarda le operazioni e le procedure connesse con l'utilizzo della radiologia in area odontoiatrica.
2. La fornitura della modulistica utile alla gestione delle procedure stesse.
3. Le archiviazioni informatiche necessarie per tale documentazione con possibilità di recupero.


Consulenze specifiche:
RADIOLOGICA SRL mette a disposizione dei propri clienti:
La Consulenza legale offerta da uno Studio legale esperto in Diritto Sanitario.
La Consulenza medico-legale di Medici specialisti in area Odontoiatrica.
La Consulenza circa la Protezione dei dati sanitari ai sensi GDPR.
I servizi consulenziali offerti sono di alto profilo e non sono inclusi nel canone annuale ma sono quotate a parte direttamente con i professionisti in funzione dei quesiti oggetto della consulenza.
Per tale servizio occorre rivolgersi ai riferimenti telefonici o e-mail di Radiologica SRL che provvederà a creare i contatti richiesti:
- info@radiologica-online.com
- tel +39 320 66 93 163.


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SPECIALISTA IN FISICA MEDICA E ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE COMPITI E FUNZIONI

Di seguito è riportato integralmente l'articolo del decreto legislativo riferito a tale materia.
Art. 130.
Attribuzioni dello Specialista in fisica medica e Esperto di Radioprotezione (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 34, 41, 43; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 79).

1. L'esperto di radioprotezione, nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro:
  a) effettua la valutazione di radioprotezione di cui all'articolo 109 e fornisce indicazioni al datore di lavoro sull'attuazione dei compiti di cui al comma 6 del predetto articolo a esclusione di quelli di cui alle lettere e) e g);
  b) effettua l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi di protezione e dei mezzi di misura, e in particolare:
   i. procede all'esame preventivo e rilascia il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica della radioprotezione, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni che implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, delle caratteristiche di sicurezza, dei dispositivi d'allarme, dell'uso o della tipologia delle apparecchiature radiologiche;
   ii. effettua la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;
   iii. esegue la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle procedure di radioprotezione;
   iv. effettua la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;
   v. effettua la verifica di conformità degli strumenti di misura ai requisiti di cui all'articolo 155;
  c) effettua una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate, e, ove appropriato, nelle zone con esse confinanti;
  d) procede alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori come previsto ai commi 2, 3, 4 e 5;
  e) verifica che il personale di cui all'articolo 128, comma 2, impieghi in maniera corretta gli strumenti e i mezzi di misura e svolga le attività delegate secondo le procedure definite;
  f) svolge l'attività di sorveglianza sullo smaltimento dei materiali che soddisfano le condizioni di allontanamento previste dal presente decreto;
  g) assiste, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro:

  • nella predisposizione dei programmi di sorveglianza individuale nonché nella individuazione delle tecniche di dosimetria personale appropriate;
  • nella predisposizione del programma di garanzia della qualità finalizzato alla radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione, attraverso la redazione di procedure e istruzioni di lavoro che rendano efficace ed efficiente l 'organizzazione radioprotezionistica adottata;
  • nella predisposizione del programma di monitoraggio ambientale connesso all'esercizio della pratica;
  • nella predisposizione delle procedure per la gestione di rifiuti radioattivi;
  • nella predisposizione delle procedure di prevenzione di inconvenienti e di incidenti;
  • nella pianificazione e risposta nelle situazioni di emergenza;
  • nella definizione dei programmi di formazione e aggiornamento dei lavoratori;
  • nell'esame e nell'analisi degli infortuni, delle situazioni incidentali e nell'adozione delle azioni di rimedio appropriate;
  • nell'individuazione delle condizioni di lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di allattamento;

2. Nel caso di pratiche che comportano esposizioni a scopo medico, lo Specialista in fisica medica e Esperto di Radioprotezione, coordinandosi, laddove necessario, con lo specialista in fisica medica:
  a) svolge l'attività di sorveglianza fisica della radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione;
  b) fornisce indicazioni al datore di lavoro in merito all'ottimizzazione della protezione dei lavoratori.
3. La valutazione delle dosi individuali da esposizioni esterne per i lavoratori esposti deve essere eseguita, a norma dell'articolo 125, mediante uno o più apparecchi di misura individuali nonché in base ai risultati della sorveglianza ambientale di cui al comma 1, lettera c) , anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.
4. La valutazione delle dosi efficaci impegnate per i lavoratori soggetti a rischi di incorporazione di sostanze radioattive deve essere effettuata in base a idonei metodi fisici e/o radio tossicologici, anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.
5. La valutazione della dose equivalente al cristallino deve essere effettuata mediante uno o più apparecchi di misura individuali, anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.
6. La valutazione della dose equivalente alle estremità e alla cute deve essere effettuata mediante uno o più apparecchi di misura individuali, anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.
7. Qualora la valutazione individuale delle dosi con i metodi di cui ai commi 2 e 3 risulti per particolari condizioni impossibile o insufficiente, la valutazione stessa può essere effettuata sulla scorta dei risultati della sorveglianza dell'ambiente di lavoro o a partire da misurazioni individuali compiute su altri lavoratori esposti.
8. Lo Specialista in fisica medica e Esperto di Radioprotezione comunica per iscritto al medico autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e, con periodicità almeno annuale, quelle relative ad altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata.
9. Lo Specialista in fisica medica e Esperto di Radioprotezione procede inoltre alle analisi e alle valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione degli individui della popolazione secondo i principi di cui al Titolo XII del presente decreto; in particolare, effettua la valutazione preventiva dell'impegno di dose derivante dall'attività e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o impegnate dall'individuo rappresentativo della popolazione in condizioni normali, con frequenza almeno annuale, nonché la valutazione delle esposizioni in caso di eventi anomali o incidentali. A tal fine, il predetto individuo rappresentativo della popolazione è identificato sulla base di valutazioni ambientali, adeguate alla rilevanza dell'attività stessa, che tengano conto delle diverse vie di esposizione.
10. Lo Specialista in fisica medica e Esperto di Radioprotezione partecipa alle riunioni previste dall'articolo 35, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, debitamente comunicate dal datore di lavoro,e relaziona in tale occasione in merito ai risultati della sorveglianza fisica relativi all'anno precedente.
11. In caso di cessazione dall'incarico, lo Specialista in fisica medica e Esperto di Radioprotezione è comunque tenuto a effettuare e registrare e valutazioni dosimetriche relative a tutto il periodo del suo incarico, anche se derivanti da risultati di misurazioni resi disponibili successivamente alla data di cessazione dell'incarico.

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LA FORMAZIONE IN RADIOPROTEZIONE

Con il D.Lgs 101/20 la formazione in radioprotezione prevede alcune variazioni rispetto alle precedenti disposizioni normative.

La formazione e l'aggiornamento in radioprotezione è prevista con cadenza triennale ed è stata riconosciuta come obiettivo della formazione e dell'aggiornamento per tutti i profili sanitari che possono prevedere contatto con apparecchiature radiologiche.

Il sistema di formazione ECM prevede infatti questo obiettivo formativo che il D.Lgs 101/20 norma come necessità di raggiungere una formazione con il 10% della propria attività formativa sul triennio per tutte le figure sanitarie e con il 15% delle propria attività formativa per i profili professionali che prevedono nella loro attività clinica contatto con apparecchiature radiologiche.

Per i professionisti di area odontoiatrica è previsto una formazione/aggiornamento annuale che possa consentire di acquisire 7,5 crediti ecm ogni anno per un totale di 22,50 crediti formativi nel triennio formativo.

La normativa indica come formatori in tale area gli enti universitari e le società scientifiche demandando per l'erogazione di tali eventi formativi i provider ECM accreditati che facilitino con strumenti tecnologici la divulgazione di contenuti scientifici di alto valore ed in linea con l'avanzamento della tecnologia e degli studi medico scientifici.



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ARCHIVIAZIONE DEI DATI E DELLE IMMAGINI DA ESPOSIZIONI MEDICO-DIAGNOSTICHE

IL D.Lgs 101/20 richiede e prevede in uno specifico articolo 164 e nei successivi una dedicata attività di gestione dei dati derivanti dalle esposizioni mediche cui è stata sottoposta la popolazione, ai fini della determinazione di indici che consentano di orientare le indagini mediche secondo limiti diagnostici di riferimento, LDR, da adottare da parte di ogni professionista di settore nella prescrizione ed esecuzione della indagine radiologica.

E' previsto quindi che si proceda alla corretta gestione di tali dati secondo quanto indicato dalla Normativa e dalle linee di applicazione che verranno indicate a corredo del dispositivo legislativo recente.

  • Radiologica nell'ambito di tale area ha previsto di offrire un servizio specifico di archiviazioni dati, finalizzato a conservare nella stessa area tutta la documentazione prevista per legge anche per l'accesso degli Organismi di controllo:
  • creazione di un dossier sulle apparecchiature radiologiche detenute presso la struttura sanitaria
  • organizzare la documentazione prevista per la detenzione e suoi relativi aggiornamenti
  • attivare i registri previsti per legge in formato informatico permettendone un caricamento a portale in area riservata con possibilità di accesso da parte dell'amministrazione della struttura sia per la visione della documentazione che per il caricamento di ulteriori aggiornamenti
  • a tale area riservata potrà fare accesso e caricare la documentazione di sua competenza lo Specialista in fisica medica e Esperto di Radioprotezione.

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CONDIZIONI CONTRATTUALI

Radiologica Srl offre il servizio di Responsabilità di Impianto Radiologico (RIR) sopra descritto con un contratto di scopo, assumendosi quindi la responsabilità penale e amministrativa prevista dal ruolo richiesto dalla Normativa vigente.
L'adesione alla proposta di Radiologica Srl prevede:
La presa visione e sottoscrizione del contratto di collaborazione con assunzione della Funzione RIR, istituita per legge 101/20. Tale documento farà seguito alla accettazione della presente offerta e regolerà i rapporti tra le parti relative a tali funzioni.
La durata del contratto è di 12 mesi, al far tempo dalla data di sottoscrizione del contratto.
Il contratto di RIR prevede un canone annuale di € 800,00+iva per ciascuna struttura sanitaria e nel canone annuale sono comprese:

1. La nomina del radiologo con funzione RIR.
2. La gestione del dossier radiologico per ciascuna struttura sanitaria.
3. La gestione delle funzioni procedurali sopra indicate.
4. La gestione dei dati radiologici riconducibili ai registri istituiti per legge.
5. L'ispezione annuale direttamente in struttura.

Il contratto per la gestione dell intera attività di radioprotezione intesa come RIR+ Specialista in fisica medica e Esperto di Radioprotezione prevede un canone annuale.
A carico di Radiologica srl predisporre i controlli di legge a carico di entrambi i profili e parimenti il contratto è contratto di scopo con assunzione delle resposabilità penali e amministrative previste nel ruolo stesso e normate dalla Legge 101/20.

Alla sottoscrizione del contratto farà seguito emissione della fattura e avvio delle funzioni di RIR sopra descritte.

Pagamento della fattura a vista.

Esclusioni dal contratto:
Nel contratto non sono inclusi, salvo diverso accordo delle parti, specificate nel contratto:

  • I costi per la formazione del personale medico e non medico.
  • Il servizio di refertazione radiologica da remoto offerto da Radiologica Srl, la cui quotazione è già indicata nel paragrafo dedicato.
  • I servizi di consulenza legale e medico legale.

Sono interessato al servizio sopradescritto clicca qui

Per una quotazione specifica:
- info@radiologica-online.com
- tel +39 320 66 93 163.







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